CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
Le presenti condizioni generali di fornitura si applicano a tutti i rapporti commerciali intrattenuti da Tecnosystemi S.p.a. Società Benefit, di seguito denominata “committente” con qualsiasi altro soggetto, di seguito denominato “fornitore”.
Le condizioni generali di fornitura sono efficaci nei confronti del fornitore se questa le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza.
1. COMUNICAZIONI
- 1.1. Il fornitore si impegna a nominare e comunicare alla committente un proprio referente che dovrà interfacciarsi con la committente per qualunque aspetto concernente il rapporto di fornitura. Ciascuna parte si obbliga a comunicare all’altra tempestivamente eventuali variazioni di sede o dell’indirizzo di posta elettronica.
2. MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA
- 2.1 La committente si impegna ad inviare al fornitore tramite posta elettronica opportuni moduli di ordine d’acquisto o conto lavorazione riportanti la natura dei beni richiesti (codice interno della committente e descrizione, inequivocabili e condivise con il fornitore stesso), il prezzo pattuito ed i termini di consegna. All’interno del modulo saranno presenti anche le indicazioni relative la resa ed i termini di pagamento precedentemente concordati.
- 2.2. Il fornitore, mediante la propria organizzazione e con l’assunzione del relativo rischio d’impresa, si impegna a fornire alla committente i beni oggetto degli ordini di acquisto e/o conto lavorazione a perfetta regola d’arte e nel pieno rispetto dei termini e delle condizioni, normative ed economiche, in essi contenute.
- 2.3. Il fornitore deve accettare tramite conferma d’ordine scritta gli ordini ricevuti entro e non oltre i successivi 3 (tre) giorni lavorativi, indicando altresì la data prevista per la consegna. In caso di mancata comunicazione di accettazione dell’ordine entro il termine previsto di tre giorni, l’ordine si intenderà accettato nella forma e nei contenuti indicati dalla committente.
- 2.4. Il fornitore si impegna, una volta emesso il d.d.t. di vendita, ad inviare copia dello stesso alla committente esclusivamente all’indirizzo mail: accettazionearrivi@tecnosystemi.com.
- 2.5. Il fornitore si impegna ad avvisare tempestivamente e senza dilazione la committente di eventuali ritardi di consegna.
- 2.6. I beni dovranno essere consegnati dal fornitore nei termini e nei luoghi indicati dalla committente sui relativi ordini.
- 2.7. Se non diversamente previsto dagli accordi fra le parti, i beni vengono trasportati a cura, rischio e pericolo del fornitore fino alla avvenuta consegna nei luoghi indicati dalla committente. Conseguentemente, la committente declina ogni responsabilità in ordine al trasporto, al mezzo adottato, all’itinerario prescelto e ad eventuali maggiori costi che dovessero derivare dal vettore.
- 2.8 Le quantità consegnate dal fornitore devono essere esattamente corrispondenti a quelle ordinate dalla committente. Eventuali tolleranze o variazioni sulla quantità consegnata rispetto a quella ordinata devono essere preventivamente richieste e/o concordate per iscritto tra le Parti.
- 2.9. Nell'esecuzione della fornitura, il fornitore deve utilizzare materiali di prima qualità (o quelli indicati espressamente dalla Committente), attenersi alle specifiche tecniche ed alle modalità esecutive concordate con la committente.
- 2.10. È espressamente vietato la subfornitura a terzi da parte del Fornitore senza il preventivo assenso scritto della committente.
- 2.11. Il fornitore deve garantire che il prodotto rispetti i Regolamenti, Direttive, Leggi e norme applicabili in ambito nazionale ed internazionale in materia di sicurezza e protezione ambientale, impegnandosi a fornire la documentazione necessaria a dimostrare suddette conformità.
- 2.12. Il fornitore deve osservare i Regolamenti, le Direttive, le Leggi e le norme applicabili in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni sul lavoro e protezione ambientale in vigore.
- 2.13. Tecnosystemi si riserva la facoltà di eseguire, anche attraverso un proprio incaricato, audit presso il fornitore previo accordo sulle modalità e tempistiche.
3. CORRISPETTIVI - PAGAMENTI
- 3.1. I corrispettivi dovuti dalla committente al fornitore sono quelli concordati tramite relative offerte accettate dalla committente, e riportati puntualmente sugli ordini di acquisto e/o di conto lavoro.
- 3.2. I pagamenti delle fatture del fornitore avverranno secondo quanto concordato fra le parti e riportato puntualmente sugli ordini di acquisto e/o di conto lavoro.
4. OBBLIGO DI RISERVATEZZA
- 4.1. Il fornitore dovrà mantenere la massima riservatezza riguardo alle informazioni relative ai processi di produzione, attrezzature e materiali della committente delle quali dovesse venire a conoscenza.
- 4.2. Il fornitore si impegna a garantire che gli obblighi previsti a suo carico dal precedente punto 4.1. siano rispettati anche dai propri soci, dipendenti, professionisti e da quanti altri che, direttamente o indirettamente, possano essere coinvolti, anche se non rientranti nell’organico del fornitore.
5. DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE
- 5.1 I beni, così come i dati e le informazioni in qualunque forma forniti dal fornitore alla committente, resteranno di proprietà della committente e il fornitore non potrà contestarne l'uso o comunque far luogo alla loro utilizzazione in proprio, avendo il fornitore riconosciuto nel proprio corrispettivo anche tale diritto della committente. Nel rapporto di fornitura le parti si impegnano, ognuno per i propri obblighi, al rispetto della normativa vigente in materia di protezione del diritto d'autore e degli altri diritti connessi al suo esercizio con specifico riferimento alle disposizioni della legge 22.04.1941 n. 633 e ss.mm.ii.
- 5.2. Qualora trattasi di prodotti in esclusiva o su specifica tecnica della committente, il fornitore si impegna a non depositare a proprio nome alcun brevetto per invenzione industriale o modello, in relazione ai beni oggetto di fornitura e a mantenere assolutamente riservati i disegni ad essa forniti, assumendosi ogni conseguente responsabilità per la mancanza o l’insufficiente riservatezza.
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